Al momento della celebrazione del matrimonio i futuri coniugi devono scegliere il regime patrimoniale per la definizione della titolarità dei beni che saranno acquisiti durante la vita coniugale. Il regime che per legge si instaura con la celebrazione di matrimonio è quello della comunione dei beni previsto dagli art. 177 e successive modifiche del codice civile.
La coppia può però, al momento del matrimonio, scegliere un regime patrimoniale diverso quale:
- il regime della separazione dei beni;
- il regime patrimoniale secondo la legge dello stato di appartenenza (se stranieri) o del luogo estero di residenza, come disposto dall’art. 30 della legge n.218 del 1995
Modalità
Chi sceglie il regime della comunione legale al momento della celebrazione non deve rilasciare alcuna dichiarazione in quanto il silenzio per la legge 19.05.75 n.151 fa instaurare automaticamente il regime patrimoniale della comunione.
Coloro che desiderano instaurare un regime patrimoniale diverso devono farne espressa dichiarazione durante la celebrazione, dinnanzi al celebrante, sia che si tratti di rito dinnanzi alle autorità civili che di rito religioso dinnanzi al sacerdote. La dichiarazione relativa al regime patrimoniale diverso dalla comunione legale deve essere inserita dal celebrante nell’atto di matrimonio, mentre la comunione legale opera senza essere annotata.
Per i matrimoni civili, l’ufficiale di stato civile chiede che i nubendi anticipino per iscritto il regime che intendono dichiarare il giorno del matrimonio, al momento delle pubblicazioni. Questa anticipazione serve per evitare errori ai coniugi e al celebrante il giorno della celebrazione e permette all’ufficio di stato civile di predisporre gli atti nel modo corretto, ma non è vincolante per gli sposi.